La Regione Lombardia, con ABI, Istituti di Credito, Parti sociali datoriali Cgil, Cisl e Uil, sottoscrivono il Protocollo d’intesa per la promozione del “Fondo anticipazione sociale 2020” a favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19
Il Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali e ABI con la Regione Lombardia, è stato poi approvato con Deliberazione Regionale XI / 3041 nella Seduta del 15/4/2020.
Le Parti,
Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A. ABI / Commissione Regionale ABI Lombardia Federazione lombarda BCC la CGIL Lombardia la CISL Lombardia la UIL Milano Lombardia UGL Lombardia Confindustria Lombardia Confapindustria Lombardia Confcommercio Lombardia Confesercenti Lombardia Federdistribuzione Confartigianato Lombardia CNA Lombardia C.L.A.A.I – Lombardia Confcooperative Lombardia Legacoop Lombardia AGCI Lombardia Compagnia delle Opere Confagricoltura Lombardia Confprofessioni Lombardia
con l’adesione di Fondazione Welfare Ambrosiano
premesso che il 30 marzo il Governo, ABI e le Parti sociali hanno sottoscritto una “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020”, hanno disposto quanto segue:
L’attuazione dell’iniziativa denominata “Fondo Anticipazione Sociale 2020” è rivolta ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020, in coerenza con gli artt.1 e 4 della Convenzione del 30 marzo 2020.
E’ volta a sostenere. i lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta del trattamento di integrazione salariale, da parte dell’azienda, e la ricezione delle indennità erogate da INPS o da fondi di solidarietà, anche secondo quanto previsto dagli aggiornamenti della Convenzione del 30 marzo.
L’anticipazione massima concedibile è di 1.400 euro, nel caso di 9 settimane di cassa integrazione e avverrà con le modalità previste dalla citata Convenzione del 30 marzo.
Le banche favoriscono il ricorso a modalità operative telematiche al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto in questa fase delle misure di “distanziamento sociale”.
Come indicato dalla Regione Lombardia, l’anticipazione si svolge secondo le seguenti modalità:
1. L’ azienda presenta domanda di Cassa integrazione.
2. L’azienda comunica al lavoratore di aver presentato domanda di Cassa Integrazione.
3. Il lavoratore, con la comunicazione dell’azienda, contatta telefonicamente la propria banca per:
a. richiedere l’anticipazione pari a 1.400 euro in caso di nove settimane di cassa integrazione;
b. sottoscrivere il mandato irrevocabile alla banca a prelevare l’importo della Cassa Integrazione erogata dall’INPS a compensazione dell’anticipazione;
c. trasmettere la lettera inviata ad INPS con cui ha indicato il conto corrente dove versare l’importo della Cassa Integrazione da cui la banca recupererà l’anticipazione.
4. Regione (o INPS nel caso di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria) autorizza la richiesta di Cassa in integrazione dell’azienda.
5. INPS eroga l’indennità di cassa integrazione sul conto corrente indicato dal lavoratore.
6. La Banca recupera l’importo anticipato dal conto corrente indicato dal lavoratore.
7. Qualora la cassa integrazione non fosse erogata da INPS nei successivi 12 mesi sul conto corrente indicato dal lavoratore, la Banca può attivare la procedura di rimborso del Fondo Anticipazione regionale.
Gli impegni assunti dai sottoscrittori con il presente Protocollo d’intesa hanno efficacia sino al 31 dicembre 2020, salva la possibilità di proroga.

