Bonus spese anticontagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro



Il costo per le misure anticontagio da covid-19 nei luoghi di lavoro che imprese e professionisti saranno costretti a sostenere nel 2020 per proseguire l’attività, sarà mitigato dal riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute.

Nella cd. fase due dell’emergenza da Covid-19 la ripresa delle attività nelle imprese soggette a lock-down sarà condizionata, come già avviene per quelle che invece sono attive, all’adozione di una serie di misure necessarie ad evitare il contagio nei luoghi di lavoro.
Ciò significa che nel bilancio 2020, tutte le imprese dovranno fare i conti con una nuova voce di spesa (inevitabile).
Per incentivare l’adozione di misure anticontagio nei luoghi di lavoro, con il Decreto Cura Italia (art. 64) e con il Decreto Liquidità (art. 30), è stato previsto il riconoscimento del credito d’imposta, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per le seguenti spese sostenute nell’anno 2020:
– spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
– spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Riguardo ai dispostivi di protezione individuale (DPI), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 9/2020) che sono ammissibili le spese per l’acquisto di mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.
Con riferimento, invece, all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale possono ritenersi agevolabili barriere e pannelli protettivi, ma anche detergenti per mani e disinfettanti.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con successivo decreto a cura del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.





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