Gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro rispondono ad alcuni dei dubbi sollevati in questi giorni dagli addetti ai lavori in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali, del congedo Covid-19 e dell’indennità di 600 euro, alla luce di quanto previsto dal D.L. cd. “Cura Italia” e dalle ultime indicazioni Inps.
In collaborazione con Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
1) I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCADENTI IN QUESTO PERIODO DEVONO CESSARE SE LA DITTA FA LA RICHIESTA DI AMMORTIZZATORE?
Secondo l’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa (tra l’altro) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. La disposizione attiene alla costituzione del rapporto di lavoro a termine ma non alla proroga. Peraltro, l’auspicabile brevità della contrazione delle attività, imporrebbe il mantenimento dell’organizzazione aziendale di cui è parte integrante anche il lavoratore a tempo determinato.
2) IN MERITO ALL’UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI CIG, FIS, CIG IN DEROGA, COME DOBBIAMO COMPORTARCI CON EVENTUALI RESIDUI DI FERIE E ROL DELL’ANNO PRECEDENTE? DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN MODO PREVENTIVO? SE UNA DITTA NON ARTIGIANA OGGI HA PIÙ DI 5 DIPENDENTI, MA NEL SEMESTRE PRECEDENTE HA OCCUPATO FINO A 5 DIPENDENTI E QUINDI OGGI NON PAGA IL FIS, PUÒ ADOTTARE LA CIG IN DEROGA OPPURE PUÒ CHIEDERE LA PROCEDURA FIS?
Non si rinviene nel D.L. n. 18/2020 alcuna disposizione che obblighi un godimento di ferie e permessi prodromico all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Si ricorda che l’INPS, con proprio messaggio n. 3777 18/10/2019, aveva precisato che in caso di CIGO “l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza”. Né è possibile, per la Cassa integrazione in deroga, applicare per via analogica il DI n. 83473/2014 il quale imponeva il preventivo godimento delle ferie essendo espressamente riferito alla norma all’epoca vigente.
3) A SEGUITO DELL’AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA DI UN MIO CLIENTE È STATO ATTUATO IL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI CON DECORRENZA 01.03.2020. SI PUÒ ACCEDERE AGLI AMMOTIZZATORI?
Il trasferimento d’azienda, integrale o di ramo, in quanto evento comporta la sostituzione nella titolarità di un’attività economica organizzata con continuità dei rapporti di lavoro. La circolare Inps n.197/15 dispone che: “in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante“. Anche il Ministero del Lavoro si era espresso sulla cumulabilità dei periodi di lavoro presso più datori di lavoro in caso di trasferimento ex art. 2112 cod.civ. In sostanza la cumulabilità del periodo precedente risponde alla necessaria e primaria tutela del lavoratore che – in generale all’interno di un contesto di crisi economica e in particolare all’interno di possibili crisi settoriali – possa comunque non essere pregiudicato nella valutazione della presenza di requisiti di legge per l’adozione da parte dell’Istituto delle prestazioni di sostegno al reddito. Da quanto sopra si ritiene pertanto che i lavoratori possono accedere agli ammortizzatori sociali previsti. La circolare Inps n. 47 del 28/03/2020 conferma tale orientamento affermando che: “nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro”.
4)SULLA QUESTIONE DELLE SCUOLE PARITARIE PER LA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ AVVENUTA AL PARI DELLE SCUOLE PUBBLICHE QUALI SONO GLI SVILUPPI? SARÀ POSSIBILE FARE LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO ORDINARIO ANCHE PER LA SCUOLA PARITARIA OPPURE, NONOSTANTE VERSINO LA QUOTA AL FIS SONO TENUTI FUORI DALLA RIGIDEZZA DEL CONTRATTO AGIDAE CHE IMPONE LA RETRIBUZIONE ANCHE NEI PERIODI DI SOSPENSIONE. IN PRIMA BATTUTA INFATTI L’AGIDAE AVEVA RICHIAMATO GLI ARTICOLI DI CONTRATTO E DICEVA ALLE SCUOLE SEMPLICEMENTE DI IMPORSI PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE CHE SONO APPARENTEMENTE MENSILI, IN REALTÀ SI TRATTEREBBE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE IN TRANCHE MENSILI. POSSONO INVECE FARE APPUNTO RICHIESTA DELL’ASSEGNO ORDINARIO? ANCHE PERCHÉ LE FAMIGLIE DIFFICILMENTE CORRISPONDERANNO LE RETTE E SEBBENE SIA QUESTIONE SPINOSA, NEL BREVE, NE VA DELLA SOPRAVVIVENZA DELLA SCUOLA.
Si ritiene che l’art. 19 c. 1 D.L. n. 18/2020 si rivolga, universalmente, ai datori di lavoro da ciò deriva che se l’azienda è tenuta al versamento del contributo destinato al Fondo di integrazione salariale possa accedere alle previste prestazioni.
5) NEL CASO DI DUE FIGLI INFERIORI AI 12 ANNI O GEMELLI, I 15 GIORNI DI CONGEDO SONO COMPLESSIVI O SI RIFERISCONO A OGNI FIGLIO? È POSSIBILE MEGLIO PRECISARE I PERMESSI PER I PORTATORI DI HANDICAP? PERCHÉ LA NORMA PARLA DI GIORNI E NON DI ORE.
La norma (art. 23 D.L. n. 18/2020) non prevede, letteralmente, il “raddoppio” dei permessi in caso di più figli, si deve ritenere pertanto che siano complessivamente pari a 15 giorni. In ordine ai permessi per portatori di handicap l’art. 24 del D.L. n. 18/2020 richiama l’art. 33 c. 3 L. 27 marzo 1992, n. 257 che consente il godimento dei permessi anche frazionati ad ore. Stante l’espresso richiamo si ritiene possibile il frazionamento ad ore anche degli ulteriori giorni. In senso affermativo si è espresso l’istituto previdenziale con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020.
6) LE AZIENDE CON MENO DI 5 DIPENDENTI, PER POTER APPLICARE LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, DOVRANNO AVER PREVENTIVAMENTE CONCESSO TUTTE LE FERIE RESIDUE AI PROPRI DIPENDENTI? O SOLTANTO LE FERIE ARRETRATE RELATIVE AL RESIDUO DI ANNI PRECEDENTI?
Non si rinviene nel D.L. n. 18/2020 alcuna disposizione che obblighi un godimento di ferie e permessi prodromico all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Non si ritiene nemmeno possibile, per la Cassa integrazione in deroga, applicare per via analogica il DI n. 83473/2014 il quale imponeva il preventivo godimento delle ferie essendo espressamente riferito alla norma all’epoca vigente.
7) L’INDENNITÀ DI EURO 600 SI PUÒ RICHIEDERE PER I FAMILIARI COADIUVANTI DI DITTA INDIVIDUALE (ES I CONTRIBUTI INPS SONO PAGATI SIA PER IL TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE SIA PER IL COLLABORATORE FAMILIARE)? E PER I SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE?
L’articolo 28 del D.L. n. 18/2020 prevede che l’indennità venga riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della n. 335/1995. L’indennità, dal tenore letterale della norma, spetta ai lavoratori autonomi iscritti per cui ogni lavoratore potrà presentare richiesta di indennità. Diverso è invece il caso dei coadiutori familiari i quali non possono essere ricondotti alla figura di titolare iscritto. A tal fine, la legge 2 luglio 1966, n. 613 relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed all’articolo 2 prevede per l’assicurazione dei familiari coadiutori l’indicazione del rapporto con il titolare e il grado di parentela. Dunque, per titolare non può che farsi riferimento unicamente al titolare dell’impresa e non anche ai coadiutori familiari. Analoga previsione è contenuta nella legge 4 luglio 1959, n. 463 relativa all’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.
8) PER LE AZIENDE PER CUI SI VERSA AGLI ENTI BILATERALI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO CON CAUSALI F24 ENTI ED EBCM. È OBBLIGATORIO PRIMA CHIEDERE L’AMMORTIZZATORE AGLI ENTI OPPURE SI PUÒ FARE RICHIESTA DIRETTAMENTE ALLA REGIONE SENZA PASSARE DALL’ENTE TURISMO E COMMERCIO COME INVECE È OBBLIGATORIO PASSARE DAL FSBA PER LE AZIENDE ARTIGIANE CON DIPENDENTI IN QUANTO L’ENTE BILATERALE DELL’ARTIGIANATO HA ADOTTATO IL SISTEMA DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ?
Per le aziende dei settori del commercio e del turismo si applica l’assegno ordinario di cui all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 qualora soggette al versamento della contribuzione al fondo di integrazione salariale previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015. In caso contrario, è possibile l’accesso alla Cassa integrazione in deroga prevista dall’articolo 22 del D.L. n. 18/2020.
9) PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE CHE PERCEPISCONO COMPENSO E CHE QUINDI VERSANO ALLA GESTIONE SEPARATA È POSSIBILE CHIEDERE L’INDENNITÀ DI 600 EURO?
L’articolo 27 del D.L. n. 18/2020 prevede che l’indennità riguardi i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli amministratori non sono titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto.
10) LE DITTE CHE SONO SOSPESE PER LEGGE E CHE HANNO LAVORATRICI IN MATERNITÀ E NON HANNO LA LIQUIDITÀ PER PAGARLE, POSSONO RICHIEDERE PER QUESTO PERIODO LA LIQUIDAZIONE DIRETTA DELLA INDENNITÀ?
Il decreto legge 663/1979, a oggi vigente, all’art. 1 prevede che Inps paghi direttamente le prestazioni di malattia o maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; in ultimo la previsione è estesa per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni. Non vi sono altre ipotesi che autorizzano il pagamento diretto, come ricordato dal Ministero del Lavoro con interpello n. 9/2010 e da Inps con il messaggio 18529/2010.

