Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all’emergenza da Covid-19, e in particolare la crisi di liquidità subita da imprese e professionisti marchigiani, la Regione Marche ha approvato strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli nazionali, concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (Legge regionale n. 13/2020) Con gli strumenti straordinari previsti a fronte dell’emergenza da Covid-19, la Regione Marche sostiene le imprese e i lavoratori autonomi attraverso: FONDO EMERGENZA COVID-19 Il “Fondo emergenza Covid-19” incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti: BENEFICI MODALITA’ Con i Decreti dirigenziali della regione Marche n. 114 del 10 aprile 2020 e n. 116 del 14 aprile 2020, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione per la concessione delle risorse da destinare alla concessione di prestiti agevolati e all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito, finalizzato al sostegno del sistema produttivo in seguito all’emergenza covid19. MISURE SPECIFICHE DI SOSTEGNO AL SETTORE DELL’AGRICOLTURA Alle aziende agrituristiche, in deroga alla normativa regionale in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura, è consentita l’attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio. La disposizione è applicabile fino al termine dello stato di emergenza dichiarata ai sensi della normativa statale. Alle aziende agricole zootecniche, invece, sono riconosciuti: Alle imprese agricole (escluse quelle agrituristiche) che intendono effettuare la vendita a domicilio sono concessi aiuti economici per:
– l’istituzione del “Fondo emergenza Covid-19”, con il quale viene incentivato l’accesso al credito per imprese e lavoratori autonomi con una sede operativa nel territorio regionale, operativi alla data del 23 febbraio 2020, che hanno subito una crisi di liquidità a causa dell’emergenza da Covid-19;
– una deroga in favore delle aziende agrituristiche, a cui è consentita l’attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio, fino al termine dello stato di emergenza dichiarata ai sensi della normativa statale;
– l’erogazione di contributi una tantum in favore delle aziende agricole zootecniche.
a) imprese appartenenti ai settori dell’agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dell’industria e dell’artigianato;
b) lavoratori autonomi.
Al fine dell’accesso ai benefici i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata mediante dichiarazione sostitutiva;
b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.
Le imprese, inoltre, devono:
1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;
2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
3) limitatamente alla concessione di prestiti a tasso agevolato, essere micro e piccole imprese.
I lavoratori autonomi, invece, devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MiSE e in possesso dell’attestazione. Sono esclusi i soggetti che affiancano al reddito dell’attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.
Attraverso il Fondo emergenza Covid-19 i soggetti beneficiari possono accedere, attraverso i Confidi, ai seguenti benefici, non cumulabili tra loro:
a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
b) concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;
c) riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole.
Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l’attuazione delle misure previste in questa legge fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.
Concessione di prestiti a tasso agevolato
Effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
– per le imprese, l’importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 40.000,00, estendibile a euro 50.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
– per i lavoratori autonomi, l’importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00;
– ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50 per cento del totale;
– la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
– il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;
– la durata del prestito può arrivare a un massimo di 72 mesi oltre 24 mesi di preammortamento.
Concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio
Effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
– il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari (imprese e lavoratori autonomi), comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;
– la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di 72 mesi oltre 24 mesi di preammortamento.
Concessione delle risorse per la riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole
Effettuata con le seguenti modalità:
– l’importo massimo garantito per singola impresa è di euro 30.000,00;
– la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dai Confidi, a fronte di garanzie con percentuale di copertura dell’80%;
– sono ammissibili a garanzia i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a 60 mesi;
– i Confidi applicano un costo massimo per la concessione della garanzia pari a 1,7% una tantum per operazioni a breve termine e pari a 0,5% annuo del finanziato per finanziamenti a medio termine con un tetto massimo pari al 3,5% una tantum del finanziato.
a) contributi una tantum per pecora fino a 6 euro per allevamenti iscritti a circuito IGP e fino a 4 euro per gli altri allevamenti, fino ad un massimo per azienda di 5.000,00 euro. Tale misura di sostegno si applica per le macellazioni effettuate nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020;
b) contributi una tantum di 4 centesimi al litro del latte bovino fresco QM e 2 centesimi per il latte bovino non QM ed il latte ovicaprino, fino ad un massimo per azienda di 20.000,00 euro. Tale misura di sostegno si applica per il latte prodotto nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 maggio 2020.
a) investimenti aziendali o interaziendali, finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali, realizzati fino al 31 dicembre 2020. Viene ammessa la vendita di prodotti agricoli non aziendali a condizione che questi rappresentino in termini di fatturato meno del 50% del totale venduto;
b) costi di gestione per l’attività di vendita a domicilio sostenuti fino al 30 giugno 2021;
c) costi per l’attività di promozione e informazione delle attività di vendita a domicilio, sostenuti fino al 30 giugno 2021.
In particolare, per i suddetti interventi sono concessi aiuti complessivi fino ad un massimo di euro 20.000,00 per impresa e fino a un massimo di euro 50.000,00 per gruppi di tre o più imprese associate o aggregate, con un tasso di aiuto pari al:
– fino al 60% per gli investimenti di cui alla lettera a), elevati fino al 70% per il settore florovivaistico;
– 70% per i costi di cui alla lettera b), elevati all’80% per il settore florovivaistico;
– 80% per i costi di cui alla lettera c).
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