Proroga dei diritti doganali: approvato il modello




Pubblicato il modello per la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 23 aprile e la data dell’ 8 maggio 2020, senza pagamento di interessi e sanzioni (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Nota n. 121877/2020 e Determinazione n. 121878/2020).

È disposta la proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:
a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.


Con tale disposizione è stata estesa la platea degli operatori destinatari delle misure; la proroga, quindi, potrà essere richiesta anche da tutti gli altri operatori economici, utilizzando l’apposito modello, purché sussistano le condizioni di legge.
La documentazione dovrà essere supportata da attestazioni di un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all’Albo Speciale delle Società di Revisione, che confermi, rispetto ai mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei “conti di debito” nel 2020, la suddetta diminuzione del fatturato, ferma restando la prerogativa degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli di effettuare diverse valutazioni sulla base di istanze individuali, supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato all’impresa una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.
La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del “conto di debito” e quindi:
– il mese di marzo 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire ad aprile 2020;
– il mese di aprile 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire a maggio 2020.
Il diritto alla proroga sussiste solo per le mensilità citate.





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