In merito all’accesso all’indennità prevista dal Decreto-legge 18/2020 per i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse Professionali nell’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, il Ministero del Lavoro – con una nuova faq consultabile sul sito istituzionale – include queste categorie di lavoratori tra i beneficiari della misura e ne riconduce l’applicazione entro i limiti di reddito complessivo definiti dalla norma.
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai soggetti in questione di una specifica indennità (art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020).
Per quanto concerne il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996), esso è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600 ed è riconosciuto ai (art. 1, DM 28 marzo 2020):
– lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività (art. 2, DM 28 marzo 2020).
Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla richiamata indennità è rappresentato, dunque, dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione.
Ne consegue – specifica il Ministero del lavoro con la sua risposta – che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).
Pertanto nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal DI del 28 marzo 2020.
Si ricorda che l’art. 34, D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, con norma di interpretazione autentica e quindi con valenza retroattiva, ha chiarito che ai fini del riconoscimento dell’indennità agli autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché con il reddito di cittadinanza.

