In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’adempimento conseguente alla comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione non costituisce condizione di procedibilità dell’azione penale, bensì una causa di esclusione sopravvenuta della punibilità. Di qui, l’omessa notifica al destinatario della diffida è irrilevante in ordine alla sussistenza del reato, il quale si è già consumato, fermo restando tuttavia la possibilità, da parte del datore tratto a giudizio per rispondere del reato, di chiedere al Tribunale un termine per adempiere e quindi di beneficiare della causa di non punibilità (Corte di Cassazione, sentenza 17 aprile 2020, n. 12400).
Una Corte di appello territoriale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un datore di lavoro, in relazione al reato contestatogli di omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti (art. 2, co. 1 -bis, D.L. n. 463/1983), limitatamente alle condotte estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando così la pena inflitta, in riferimento alle ulteriori condotte contestate, non cadute in prescrizione.
Avverso tale sentenza il datore di lavoro propone così ricorso in Cassazione, lamentando in particolare che la Corte territoriale ha ritenuto validamente notificata la diffida ad adempiere da parte dell’Inps, sebbene fosse stata consegnata a persona non addetta alla società e, quindi, non abilitata a ricevere la comunicazione. Di conseguenza, doveva ritenersi che il destinatario non avesse avuto cognizione della comunicazione, il che inciderebbe sia sul dolo che sull’elemento oggettivo del reato.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
L’adempimento conseguente alla diffida (art. 2, co. 1 -bis, D.L. n. 463/1983), infatti, non costituisce una condizione di procedibilità, come nel caso, ad esempio, della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza al contravventore, per la regolarizzazione delle violazioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 758/1994). Bensì, esso rappresenta una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità, conseguente all’effettivo e integrale pagamento di quanto dovuto da parte del soggetto obbligato, ossia il datore di lavoro. Di qui, è evidente che l’eventuale omessa notifica al destinatario della predetta diffida ad adempiere è irrilevante in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato, il quale si è già consumato. Del resto, è in relazione al momento consumativo che occorre accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato medesimo, in ogni sua componente, essendo ininfluente ogni accadimento successivo.
Pertanto, l’eventuale omessa notifica della diffida incide esclusivamente sulla possibilità, da parte del datore tratto a giudizio per rispondere del reato in esame, di chiedere al Tribunale un termine al fine di poter adempiere e, quindi, di beneficiare della causa di non punibilità, che nel caso di specie non è avvenuto.
Tanto più che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione è a forma libera e può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell’istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 19 luglio 2011, n. 30566). Ulteriormente, devono ritenersi idonee anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, essendo consentito, nel caso di persone giuridiche, l’invio presso la sede della società o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (Corte di Cassazione, sentenza 16 dicembre 2013, n. 28113). Infine, l’effettiva conoscenza della contestazione dell’inadempimento contributivo può essere desunta anche dalla esatta indicazione del destinatario e dall’indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, essendo irrilevante l’impossibilità di risalire all’identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa (Corte di Cassazione, sentenza n. 19457/2014).
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