“Nuova” IMU - Versamento della prima rata entro il 16.06.2020
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
· fabbricati;
· aree fabbricabili;
· terreni agricoli.
Anche per l’IMU in vigore dal 2020 le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.
L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:
· la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
· la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Con riguardo all’IMU dovuta per il 2020, quindi:
· la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2020 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2019;
· la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2020, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2020.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate:
· le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
· la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote).
Per l’anno 2020, le prime due rate sono di importo pari al 50% ciascuna dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in
alternativa, mediante:
·
il modello F24;
·
l’apposito bollettino postale;
·
la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs.
82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste
dallo stesso codice (quali PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste
ulteriori modalità di versamento.
I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad
effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (provv.
Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).