Decorre, da oggi 1 ottobre, il nuovo il CCNL sulla disciplina del rapporto domestico, integrato da un accordo sottoscritto negli scorsi giorni Nello specifico, viene chiarito che tutte le indennità introdotte sono da computarsi nel calcolo degli istituti differiti, per cui per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi Incluse le indennità di vitto e alloggio. a) Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore. Livello Indennità art. 34 – 3° comma (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino) Lavoratori tab. B b) Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore. Livello Indennità art. 34 – 4° comma (Addetto a più persone non autosufficienti) Inoltre, decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL, al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla Tabella A). Livello Indennità art. 34 – 7° comma (Lavoratori certificati UNI1766/2019) Si ricorda che il nuovo CCNL ha modificato anche i seguenti istituti: Contratto a termine Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona Prestazioni esclusivamente d’attesa Scatti di anzianità Periodo di prova Orario di lavoro Ferie Permessi Permessi per formazione professionale Congedo per le donne vittime di violenza di genere Risoluzione del rapporto di lavoro Contributi di assistenza contrattuale Commissioni territoriali di conciliazione
Di seguito le tabelle retributive corrette con le nuove indennità previste dall’art. 34 che decorrono da oggi . Si precisa che la Tabella L decorre dall’1/10/2021.
Valori mensili
Valori mensili
Valori orari
BS
115,76
81,10
0,70
Valori mensili
Valori orari
CS
100,00
0,58
DS
100,00
0,58
Valori mensili
B
8,00
BS
10,00
CS
10,00
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari ad otto ore giornaliere.
Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.
L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica
Le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore
Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.
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Uniemens Instructions for Entertainment and Sports Workers
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha riepilogato le linee guida per la compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori
