Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali. Il contratto scadrà il 31 dicembre 2022 con un prolungamento rispetto alla scadenza naturale di nove mesi. Categorie Minimi dall’1/1/2019 Incrementi dall’1/9/2020 Minimi dall’1/9/2020 incrementi Dall’1/1/2021 Minimi dall’1/1/2021 Sfera di applicazione Benessere organizzativo Orario normale di lavoro in regime di flessibilità Lavoro a turni Contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo indeterminato, attività stagionali Congedi Telelavoro e Lavoro agile Elemento di garanzia retributiva Trattamento economico in caso di gravidanza e puerperio – Congedi parentali per maternità e paternità Previdenza complementare – ARCO
Dal punto di vista economico vengono stabiliti i seguente aumenti:
AD3
2.491,84
52,50
2..544,34
52,50
2.596,84
AD2
2.446,67
51,25
2.497,92
51,25
2.549,17
ADI
2.351,36
48,75
2.400,11
48,75
2.448,86
AC5
2.256,99
46,25
2.303,24
46,25
2.349,49
AC4
2.115,51
42,50
2.158,01
42,50
2.200,51
AC3/AC2/AS4
1.973,89
38,75
2.012,64
38,75
2.051,39
AS3
1.903,62
36,88
1.940,5
36,88
1.977,38
AC1/AS2
1.831,07
35,00
1.866,07
35,00
1.901,07
AE4/AS1
1.774,71
33,50
1.808,21
33,50
1.841,71
AE3
1.704,06
31,63
1.735,69
31,63
1.767,32
AE2
1.632,91
29,75
1.662,66
29,75
1.692,41
AE1
1.454,6 8
25,00
1.479,68
25,00
1.504,68
Sono state inserite le parole “posa in opera con esclusione delle opere edili” per le attività di costruzione e carpenteria in legno
Vengono previste due ore di assemblea sul benessere organizzativo. Queste ore rientrano nel normale montante delle ore di assemblea, solo qualora queste fossero state già utilizzate tutte si vanno ad aggiungere
Vengono recepiti i contenuti dell’interpretazione comune firmata con le OO. SS. del 2018
Vengono incrementate le maggiorazioni per la pausa non goduta da 7 all’8 per cento e per i dieci minuti dal 5 al 7%
Nei limiti delle possibilità date dal decreto dignità è stata definita una regolamentazione del lavoro a tempo determinato, lavoro somministrato a tempo determinato e lavoro somministrato a tempo indeterminato che è la seguente.
Il periodo massimo è di 24 mesi (definito dalla legge e inderogabile)
– il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
– il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
– la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato;
– il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può superare complessivamente il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.
L’accordo prevede per la prima volta la regolamentazione delle attività stagionali; vengono individuate 13 tipologie produttive che possono assumere lavoratori definiti stagionali senza limiti numerici e per un periodo massimo di 8 mesi nell’arco dei 12 mesi dell’anno.
Viene portato, ai sensi di legge, a 7 giorni il permesso per la nascita del figlio. Vengono introdotti, anche qui ai sensi della legge in essere, dei permessi per le donne vittime di violenza.
Vengono definite le normative relative a questi due istituti. Tali normative andranno in vigore alla fine dell’emergenza Covid 19.
Viene elevato da 18 a 25 euro il valore dell’elemento di garanzia per i lavoratori che hanno retribuzione pari ai minimi tabellari, senza altre vosi e non hanno premio di risultato da contrattazione aziendale.
Viene stabilità una integrazione pari al 30% della retribuzione per i tre mesi di maternità facoltativa che si somma alla pari cifra erogata dall’lnps. Nello stesso periodo inoltre la contribuzione ad Arco per gli iscritti sarà piena (al 100%)
La contribuzione ad Arco a carico delle imprese si incrementa dello 0,10% da gennaio 2021 (totale 2,20%) e dello 0,10% da gennaio 2022 (totale 2,30%).Viene poi stabilita una contribuzione UNA TANTUM di 100 euro per tutti i lavoratori in forza. Questo contributo straordinario sarà versato con la contribuzione del secondo trimestre e quindi entro il 20 luglio 2021. Potrebbe succedere che Arco posticipi questo termine.
Link all’articolo originale

News Lavoro
Hypothesis of Renewal Signed for Public School CCNL
L’Aran e le Organizzazioni sindacali di compartimento hanno firmato un’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per
