Legge di Bilancio 2021: rinnovato il “bonus verde”



La Legge di Bilancio 2021 rinnova anche per il 2021 la detrazione d’imposta per gli interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (art. 1, co. 76, L. n. 178/2020)

Con una modifica all’art. 1, co. 12 della L. n. 205 del 2017, viene prevista anche per il 2021 la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.


Il “Bonus Verde” è stato introdotto nel 2018 e rinnovato di anno in anno, pertanto trovano applicazione le regole e i chiarimenti già definiti per le precedenti annualità.


In proposito si ricorda che possono beneficiare di tale bonus tutti i soggetti passivi IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese – ad esempio, proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento quale uso, usufrutto, abitazione o superficie.
La detrazione spetta, altresì, ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Con riferimento agli interventi agevolabili, la detrazione spetta per le spese documentate sostenute, in relazione al possesso o detenzione di unità immobiliari ad uso abitativo, per:
– la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili;
– interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile (in tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi);
– la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi di immobili residenziali (solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde);
– l’acquisto e il collocamento di piante in vasi mobili (solo se inseriti in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale);
– la progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolabili (comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento purchè direttamente riconducibili all’intervento stesso).
Sono agevolabili, pertanto, le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Quindi, il beneficio riguarda l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
Sono escluse dal beneficio, invece, le spese sostenute per:
– la conservazione del verde esistente o la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo;
– i lavori in economia (tale circostanza non esclude, la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione).





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