Modificata l’operatività del Fondo prima casa e del Fondo Gasparrini




La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 agli articoli 4 bis e 13 octies ha modificato l’operatività rispettivamente del Fondo di garanzia per la prima casa (da ora Fondo prima casa) e del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (da ora Fondo Gasparrini) (ABI – lettera circolare 2688 del 29 dicembre 2020).


 


Con l’art. 4 bis (Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa) è stata abrogata la lettera a) dell’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che aveva limitato l’accesso al Fondo prima casa alle seguenti categorie di mutuatari: giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 137/2020 (24 dicembre 2020), riacquistano efficacia le disposizioni dell’articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L n. 104/2020.


Con l’art. 13-octies (Proroga dell’accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini) è stato, invece, prorogato per 24 mesi (fino all’8 aprile 2022) la previsione di cui all’art. 12, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede l’accesso al Fondo Gasparrini anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
E’ stata altresì prorogata al 31 dicembre 2021 la previsione di cui al comma 2-bis del predetto articolo che dispone: “a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca (…) e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.





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