Istituite le nuove causali per l’accesso alla CIGO, CIGD, ASO e CISOA, da ultimo prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Le modalità di trasmissione delle domande, in particolare, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. A tal fine, infatti, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate:
- per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di CIGO o CIGD e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”;
- le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Le novità sono state specificate dall’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021
La L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è intervenuta, tra le altre, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal proposito ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale:
- ordinaria (CIGO);
- in deroga (CIGD);
- di assegno ordinario (ASO);
- di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Tale periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ciò a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
L’art. 1, comma 300 della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per Covid-19, possono richiedere la CIGO, CIGD o ASO, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
Sul punto, l’INPS evidenzia come la Legge di Bilancio 2021, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che:
- i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
- i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Per il settore agricolo, la Legge di Bilancio 2021, nel regolamentare il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevede la concessione del trattamento medesimo per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020.
Diversamente da quanto precedentemente stabilito dal D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, l’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
In merito alle modalità di trasmissione delle domande, l’INPS ha stabilito che esse devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. A tal fine, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate:
- per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di CIGO o CIGD e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”;
- le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Con riferimento alla CIGD, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del MLPS. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”.
Da notare che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile.
Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi. Ciò tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori Covid-19 (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 1, comma 301, della L. n. 178/2020 conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). L’ultimo periodo del comma 301 e il penultimo periodo del comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro il 28 febbraio 2021.
Si ricorda, infine, che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

