MOD. 730/2021: LE NUOVE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Tax 2021

L’art. 1 D.L. n. 3/2020 (conv. con modif. L. n. 21/2020) ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. T.I.R.) pari a €. 600 per il 2020 e ad €. 1.200 per il 2021.

Il nuovo istituto si applica dallo scorso luglio 2020 con contestuale abrogazione del comma 1-bis, art. 13, TUIR, che disciplinava il bonus IRPEF (c.d. “bonus 80 €”).

Tax 2021
  • possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati
  • i suddetti redditi devono generare un’Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell’art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione
  • l’importo complessivo di reddito del periodo d’imposta, che non deve superare € 28.000.

Il T.I.R. spetta solo se:

  • il reddito complessivo è inferiore o uguale a 28.000 €
  • l’imposta lorda supera la detrazione di lavoro dipendente prevista dall’art. 13 TUIR.

Come per il “bonus 80 €”, quindi:

  • è stato previsto un limite di reddito oltre il quale l’agevolazione non compete
  •  sono stati esclusi i cosiddetti “incapienti”.

Ulteriore analogia col previgente “bonus 80 €” sta nella periodicità del trattamento integrativo che deve essere rapportato al periodo di lavoro: la somma (€ 600 euro per il 2020) va erogata e suddivisa in base al numero dei giorni di lavoro che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente.

Il credito viene attribuito dal sostituto di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga

Risulterà:

    • quantificato in base ai soli redditi di lavoro dipendente
    • ragguagliandolo al periodo di lavoro
    • fino a capienza dell’Irpef, al netto delle detrazioni, che risulta in busta

Il citato art. 2 D.L. n. 3/2020 ha, inoltre, introdotto una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che spetta agli stessi soggetti individuati in relazione al trattamento integrativo.
La detrazione si aggiunge a quelle previste dal TUIR e spetta per le prestazioni rese dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’importo complessivo dell’ulteriore detrazione per i sei mesi del 2020 è pari ad €. 600 in corrispondenza di un reddito complessivo superiore ad €. 28.000 e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a €. 40.000, come evidenziato di seguito:
• per redditi tra €. 28.000 ed €. 35.000: la detrazione ulteriore risulta della seguente operazione:
480 + 120 x [(35.000 – RC) : 7.000]
• redditi tra €. 35.001 ed €. 40.000: l’importo della detrazione ulteriore è pari al risultato della seguente operazione:
480 x [(40.000 – RC) : 5.000]
dove per RC si intende il reddito complessivo inteso nella stessa accezione già analizzata a proposito del trattamento integrativo.

Le novità legislative sopraesposte sono state recepite nel quadro C del Mod. 730/2021. In particolare:

  • sono state introdotte, a rigo C5 “Periodo di lavoro”, le nuove colonne 3 e 4, nelle quali si indicano il numero di giorni del primo e del secondo semestre relativi al solo periodo di lavoro dipendente;
  • la Sez. V è rinominata “Riduzione della pressione fiscale” ed nel relativo rigo C14, sono state introdotte colonne appposite.

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