Nuovo regime di aiuto per le cooperative


Istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 04 gennaio 2021).

Possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto le società cooperative di produzione e lavoro e sociali (art. 17, co. 2, L. n. 49/1985):
a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
b) non qualificabili come «imprese in difficoltà» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione;
c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
Non sono ammesse, invece, alle agevolazioni le società cooperative:
a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.
Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative.
Le società finanziarie possono concedere alle società cooperative finanziamenti agevolati che:
a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
Le agevolazioni sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa alla società cooperativa beneficiaria, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle intensità di aiuto massime stabilite dal regolamento di esenzione, dal Regolamento di esenzione agricoltura e dai regolamenti de minimis, in relazione al settore di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria.




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