Redditometro: escluso l’obbligo di provare la destinazione di redditi esenti

In tema di accertamento sintetico del reddito (cd. redditometro), ai fini della prova contraria richiesta al contribuente deve ritenersi escluso l’onere aggiuntivo di provare l’effettiva destinazione dei redditi esenti alle spese per incrementi patrimoniali oggetto di contestazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 05 marzo 2021, n. 6270).

La controversia riguarda l’accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato il maggior reddito in relazione a incrementi patrimoniali ritenuti non giustificati sulla base del reddito dichiarato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente che ha dimostrato di possedere una sufficiente disponibilità finanziaria derivatagli da un’operazione immobiliare posta in essere in epoca immediatamente precedente a quella oggetto di verifica fiscale oltre che di un saldo attivo risultante dai conti correnti in epoca sia anteriore che successiva agli anni di imposta oggetto di verifica.
I giudici hanno affermato che nessuna altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che spetti al contribuente provare che le spese contestate siano state sostenute con redditi esenti o con redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta. In altri termini, secondo il Fisco, il contribuente sarebbe tenuto a provare, oltre al possesso, anche l’utilizzo delle disponibilità finanziarie per sostenere le spese poste a fondamento dell’accertamento.


La Corte di Cassazione ha affermato, invece, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Qualora il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
Ne discende che il contribuente non è onerato anche della prova del nesso di correlazione tra il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e i redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.


Nella fattispecie i giudici tributari hanno correttamente applicato i suddetti principi, accertando in fatto che il contribuente aveva dimostrato il possesso di una cospicua disponibilità finanziaria derivatagli da un’operazione immobiliare posta in essere in epoca immediatamente precedente a quella oggetto di verifica fiscale oltre che di un saldo attivo risultante dai conti correnti del contribuente in epoca sia anteriore che successiva agli anni di imposta oggetto di verifica.
Al contribuente non spetta l’onere aggiuntivo di provare che le spese contestate siano state sostenute con redditi esenti o con redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta.



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