Recupero ritenute fiscali su contributi Covid ai lavoratori autonomi

I contributi COVID-19 corrisposti ai mandatari di riscossione dei diritti d’autore rientrano nella detassazione stabilita dal cd. “decreto Ristori”. Per effetto dell’esenzione, le eventuali ritenute indebitamente operate dall’ente mandante devono essere da quest’ultimo rimborsate direttamente ai percipienti. Le ritenute già versate all’Erario sono recuperate come credito da compensare in F24 per eccesso di versamento e indicate nel quadro SX del 770. I contributi vanno indicati nella CU come redditi esenti (Agenzia delle Entrate – Risposta 15 marzo 2021, n. 173).

Con il “decreto Ristori” è stata riconosciuta ai contributi di ” qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, l’esenzione fiscale in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.


Secondo l’Agenzia delle Entrate rientrano tra i contributi esenti anche quelli erogati dall’ente preposto ai mandatari (lavoratori autonomi) incaricati sulla base di mandato con rappresentanza della riscossione dei diritti d’autore per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. In particolare, devono ritenersi esenti:
– il contributo straordinario erogato dall’ente preposto, in relazione alla media dei redditi lordi prodotti dai mandatari nel corso del triennio 2017-2019, con la funzione di sostituire/integrare il reddito degli stessi, la cui attività è stata fortemente compromessa per effetto dei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia, finanziato con il “Fondo di sostegno straordinario in favore dei Mandatari”;
– il contributo previsto dal “decreto Cura Italia” in favore degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e degli agenti mandatari incaricati della riscossione dei diritti d’autore, finanziato con la quota dei compensi incassati nell’anno 2019 e nell’anno 2020 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, dunque, che in caso di applicazione della ritenuta d’acconto su tali contributi, sorge in favore dei percipienti il diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute.
A tal fine l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24.
Quindi, nel Quadro ST del Modello 770/2021 il sostituto dovrà evidenziare l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.
Per quanto riguarda gli obblighi certificativi, il sostituto d’imposta dovrà compilare la Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi della Certificazione Unica 2021 indicando:
– nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche l’ammontare lordo del contributo erogato;
– al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito”;
– al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, l’ammontare lordo del contributo corrisposto.
Non devono essere indicate le ritenute nel relativo punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso diretto da parte del sostituto.


Inoltre, per quanto riguarda la compilazione della Certificazione Unica 2021, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che in relazione alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:
– totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
– compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.
Qualora il sostituto d’imposta decida di rilasciare al medesimo soggetto distinte CU per il periodo d’imposta 2020, ovvero una CU per i soli redditi esenti, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021.




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