Incentivo occupazione giovani – Legge di Bilancio 2021

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Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 10 e ss.; Circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56.

I commi 10 e ss., art. 1, della Legge di Bilancio 2021 hanno rivisitato l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di trentasei mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nel biennio 2021-2022 di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Altresì, ai sensi del comma 11, la misura è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi per i datori di lavoro che effettuino le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni del Mezzogiorno.

A dare le prime istruzioni per l’applicazione dell’esonero in trattazione è la Circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56, che, seppur in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, riordina le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo della predetta Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si rammenta che la misura è ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, ivi comprese le imprese del settore agricolo. In tale ambito, devono intendersi rientranti nella misura, sia gli imprenditori ai sensi dell’art. 2082, Cod. Civ., che le attività non imprenditoriali quali associazioni, studi professionali, associazioni politiche e sindacali, etc.

Dall’esonero in trattazione è esclusa la Pubblica Amministrazione, dovendo circoscrivere i soggetti che non possono godere dell’incentivo coloro che rientrano nella nozione e nell’elencazione prevista dall’art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ad ogni modo, la definizione di datore di lavoro privato è rinvenibile nell’ampia disamina posta dal punto 3) della Circolare INPS 2 marzo 2018, n. 40, che può intendersi applicabile anche per il godimento dell’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, eccezion fatta per le imprese del settore finanziario (ovvero quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities) che sono state espressamente escluse dall’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 – nell’ambito del quale si muove la misura in trattazione – salvo che, in fase di successiva autorizzazione, non vi sia un espresso riferimento della Commissione Europea sull’applicabilità dell’esonero anche alle predette aziende del settore finanziario o assicurativo.  

L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori subordinati che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (trentacinque anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. 

Analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2018, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione così come, non sono ostativi, precedenti rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato. Altresì, la presenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore domestico non grava sulla possibilità per il datore di lavoro di fruire dei benefici in trattazione.

Diversamente, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero qualora il precedente rapporto a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti aventi i predetti requisiti di età anagrafica e di storico stato occupazionale. Il dirimente requisito della mancata contrattualizzazione a tempo indeterminato del giovane lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa potrà essere verificato, ancorché non costituente prova dal valore certificativo, dall’utility rilasciata dall’Istituto previdenziale e resa nota con il Messaggio 9 maggio 2019, n. 1784, a mente del quale tramite l’apposita sezione raggiungibile sul sito internet dell’Istituto “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”, inserendo il codice fiscale del lavoratore ed acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà possibile conoscere se vi siano comunicazioni obbligatorie ovvero flussi Uniemens riportanti, appunto, l’esistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

Sono esclusi dal beneficio:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i rapporti di lavoro di personale con qualifica dirigenziale;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

Con riguardo all’ultima fattispecie di esclusione richiamata, anche laddove il contratto di lavoro intermittente preveda un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, è da intendersi escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo volto ad incentivare l’occupazione giovanile stabile.

Come di consueto, invece, sono incentivabili i rapporti di lavoro instaurati in attuazione di un vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Altresì, devono intendersi incentivabili i rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuati a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa, presso l’utilizzatore, nella forma a tempo determinato.

La mancata riconduzione della novella legislativa anche ai commi 106 e 108, art. 1, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, fa si che nei casi di prosecuzione di rapporti di apprendistato o di assunzioni di studenti in alternanza scuola-lavoro ovvero di rapporti di apprendistato di primo livello troverà applicazione il regime agevolato previsto dalla predetta Legge di Bilancio 2018 e non già il riformulato esonero della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 6.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile per dodici mensilità.

Pertanto, nei rapporti a tempo pieno la soglia massima sarà pari a:

  • 6.000 : 12 = 500,00 euro – mensili;
  • 500,00 : 31 = 16,12 euro – giornalieri;

Nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale, il massimale incentivabile deve essere proporzionalmente ridotto.

Si rammenta che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” di cui al comma 755 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione operata dall’art. 1, comma 756, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterale, alternativi e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano ovvero del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo ed il sistemo aeroportuale;
  • il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, nella misura dello 0,30% destinato – o destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • i contributi ed i premi dovuti all’INAIL;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o di assistenza sanitaria di cui alla Legge 1° giugno 1991, n. 166;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166;

Trattandosi di un esonero della contribuzione a carico del datore di lavoro, la misura è applicabile anche sul contributo aggiuntivo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dovuto ai sensi dell’art. 3, comma 15, Legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Per i casi di assunzione a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione di un precedente rapporto a termine, troverà applicazione il recupero della contribuzione addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato (Art. 2, comma 30, Legge n. 92/2012; Circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018, p. 5).

Il periodo di godimento del beneficio, decorrente dalla data dell’evento incentivato, è esteso da trentasei a quarantotto mesi per le imprese che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Sicilia; Puglia; Calabria; Sardegna.

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Pertanto, l’esonero in trattazione:

  • non è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi ovvero con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o da almeno sei mesi e appartenente a particolari aree o settori economici, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • non è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di donne previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sarà, però, possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nei termini rivisitati dalla Legge di Bilancio 2021, per i rapporti a tempo determinato per poi fruire dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato; 
  • non è cumulabile con la riduzione contributiva del settore edile ovvero per i datori di lavoro agricoli che occupano personale in territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
  • non è cumulabile, limitatamente al periodo di applicazione dell’esonero per l’assunzione di giovani di cui al comma 10 e ss., art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i medesimi lavoratori, con la c.d. Decontribuzione Sud prevista dall’art. 1, commi da 161 a 168 della medesima legge.

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