Senza ritenuta i compensi per consulenza sotto forma di impresa

Qualora l’attività di consulenza aziendale, e più in generale l’attività caratterizzata da lavoro intellettuale non riservata per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, sia esercitata sotto forma di impresa (ditta individuale o società), i relativi compensi non soggetti a ritenuta fiscale e, quindi, il committente non è tenuto ad operarla (Agenzia delle Entrate – Risposta 30 aprile 2021, n. 312)

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di tassazione dei compensi mensili corrisposti ad un consulente aziendale munito di partita Iva e titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese.
L’incarico affidato al consulente prevede lo svolgimento di attività di supporto alla società committente nelle strategie commerciali e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati ed il posizionamento nelle aree di interesse della stessa.
In particolare, al consulente è affidato l’incarico di:
– supportare la crescita industriale attraverso attività di “M&A” proponendo aziende e target da gestire personalmente previo coordinamento con il consiglio di amministrazione;
– gestire i rapporti istituzionali per conto della società istante, analizzando le proposte su possibili partnership nazionali ed internazionali;
– svolgere un’attività di consulenza aziendale da espletare personalmente quale prestazione professionale intellettuale;
– promuovere nuove relazioni, collaborazioni ed intese commerciali, predisponendo un reporting progressivo da proporre e discutere con il consiglio di amministrazione.


L’Agenzia delle Entrate osserva che la fattispecie rientra nel novero delle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Con riferimento a tali attività è intervenuta la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha disciplinato in maniera organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero “senza albo”.
In altri termini, detta legge disciplina l’attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
Tali attività, non essendo “riservate”, possono essere svolte in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.


Per quanto concerne il trattamento tributario dei compensi riferiti a queste attività “professionali”, e in particolare l’obbligo di operare la ritenuta fiscale, esso non dipende dalla natura della prestazione, bensì dalla forma prescelta per esercitare l’attività.
Pertanto, nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, i relativi compensi sono qualificabili nella corrispondente categoria dei redditi di lavoro autonomo professionale, e il committente, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20 per cento.
Diversamente, qualora l’attività sia svolta in forma di impresa, come ditta individuale o società iscritta al registro delle imprese, i compensi sono qualificabili come reddito d’impresa e, di conseguenza, l’importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.



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