Il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente, qualora non sia supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non è da ritenere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti del dipendente ai sensi dell’art. 51, co. 1, TUIR (Agenzia Entrate – risposta 24 maggio 2021, n. 371).
Ai sensi del principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
Circa la rilevanza reddituale dei rimborsi spese, è stato già chiarito che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, quali ad esempio, quelle relative all’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..
In relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore è stato ulteriormente ha chiarito che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non sono da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa.
Laddove però il legislatore non abbia indicato un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, perché riferibile all’interesse del datore di lavoro, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, qualora il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente, non sia supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell’art. 51, co. 1, del TUIR.
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