La sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative all’addizionali regionale e comunale. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 01 giugno 2021, n. 40/E)
Il disallineamento tra la formulazione degli articoli del Decreto legge CuraItalia (art. 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020), unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, insieme alla risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.
In tale evenienza, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto – solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti – di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

