Chiarimenti sui finanziamenti in favore di soggetti non residenti


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 30 agosto 2021, n. 569, ha fornito chiarimenti sulla previsioni di cui all’art. 26, co. 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 che prevede l’esclusione della ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti.

L’esclusione della ritenuta va comunque operata nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non creare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l’autorizzazione all’esercizio di detta attività.
Stanti tutti gli altri presupposti, l’esclusione della ritenuta può quindi applicarsi nel caso in cui la concessione del finanziamento, non rientrando nell’ambito della predetta normativa bancaria, non sia effettuata nei confronti del pubblico.
In proposito, si ricorda che l’attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità e che non configurano operatività nei confronti del pubblico tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo.
Sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti esteri nei cui confronti trova applicazione la misura agevolativa prevista dal predetto comma 5-bis rientrano gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
Per “investitore istituzionale estero” si intende l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
Ai fini di tale disciplina, come da prassi, rilevano soltanto gli investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
La vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza prudenziale adottato nel paese in cui l’organismo è istituito. Inoltre, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni c.d. Paesi “White list”.
In merito all’ambito soggettivo, la disposizione in esame, in generale, non consente di procedere secondo il principio del “beneficiario effettivo”, così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma.


Sotto il profilo oggettivo, i finanziamenti devono essere:
– erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia;
– abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine ovvero superiore a diciotto mesi.


I finanziamenti per i quali è disapplicata la ritenuta sono solo quelli erogati alle imprese, intendendosi per tali i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa. Pertanto, sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.



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