Iva ridotta per sussidi tecnici e informatici per disabili: validità della certificazione medica

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% per gli acquisti di sussidi tecnici e informatici da parte di persone con disabilità, le certificazioni mediche che attestano il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, non sono soggette a limiti temporali di scadenza. (Risposta 3 settembre 2021, n. 578).

Il caso riguarda il riconoscimento dell’aliquota IVA al 4% sulle cessioni di sussidi tecnici e informatici acquistati da un contribuente portatore di handicap al 90 per cento in situazione di gravità.
La disabilità è attestata dalla relativa certificazione rilasciata dall’ASL competente, mentre una certificazione del medico specialista dell’Asl (ortopedico) attesta il carattere cronico delle menomazioni ed elenca i sussidi utili e coerenti con le patologie certificate.
Ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA al 4 per cento, in occasione dell’acquisto dei suddetti sussidi, il venditore ha richiesto che il certificato del medico specialista dell’Asl sia emesso al massimo 12 mesi prima.
Si chiede se ai fini del beneficio detta certificazione abbia una scadenza o una durata definita.

La disciplina agevolativa stabilisce che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota IVA del 4 per cento.
L’aliquota IVA agevolata si applica altresì ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992. In altre termini, l’agevolazione si applica anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità.
Le disposizioni attuative della disciplina agevolativa stabiliscono che:
– l’aliquota IVA del 4 per cento si applica alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge n. 104 del 1992;
– si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio;
– per l’applicazione dell’agevolazione i soggetti beneficiari devono produrre, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica integrata;
– qualora dai suddetti certificati non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, devono essere integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che, mentre le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali Iva collegati all’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, detto collegamento funzionale non è previsto nei certificati rilasciati dall’Asl che, pertanto, devono essere integrati dall’attestazione rilasciata dal medico curante.
Tuttavia la possibilità di esibire il certificato del medico curante è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 19 maggio 2021, mentre per quelli anteriori, l’attestazione deve essere rilasciata dal medico specialista.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato prima del 19 maggio 2021, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
In merito alla validità delle certificazioni mediche, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’agevolazione IVA per entrambe le attestazioni mediche (medico curante o specialista) non esistono limiti temporali di scadenza.



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