Forniti chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale (Agenzia delle entrate – Risoluzione 07 settembre 2021, n. 57/E).
I commi da 233 a 243 della legge di Bilancio 2021 hanno introdotto una disciplina agevolativa che consente la trasformazione in credito d’imposta di determinate attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2021.
La disciplina della trasformazione in credito d’imposta di determinate DTA ha l’obiettivo di incentivare i processi di aggregazione tra imprese allo scopo di ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.
In quest’ottica è da ritenersi pacifico che la stessa disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti.
Al riguardo, il comma 240, stabilisce che «Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.».
Questa disposizione, quindi, se da un lato impone che il soggetto risultante o beneficiario dell’operazione possa applicare una sola volta le previsioni normative in esame e, dall’altro, specifica che questo accade indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate, ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta possa essere applicata in presenza di più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti.
Pertanto, la disciplina in esame è applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto. Quindi, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.
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