Può fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della “prima casa” prevista dall’art. 64, co. 6, D.L. n. 73/2021, il contribuente, aggiudicatario all’asta di un’unità immobiliare con decreto di trasferimento di un tribunale, a prescindere dal momento della futura stipula del contratto di mutuo che intende sottoscrivere (Agenzia Entrate – risposta 04 ottobre 2021, n. 653).
Il regime agevolativo introdotto dal DL Sostegni-bis consente fino al 30 giugno 2022 l’applicazione di un regime di esenzione dai tributi per acquisti di immobili da parte di persone fisiche che “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”, in presenza di determinate condizioni.
In particolare è previsto che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40.000 euro annui.
Tale agevolazione è stata introdotta al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, in presenza di un determinato valore dell’ISEE. Pertanto, sono esonerati i giovani acquirenti di una “prima casa”, che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.
Riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, aggiudicatario all’asta di un’unità immobiliare con decreto di trasferimento di un tribunale, può fruire delle agevolazioni “prima casa” che prevedono l’esenzione dall’imposta di registro per coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni e hanno un Isee non superiore ai 40mila euro annui, a prescindere dal momento della futura stipula del contratto di mutuo che intende sottoscrivere. Le dichiarazioni per ottenere il beneficio di regola rese nelle more del giudizio, si possono fare anche in un momento successivo, purché siano eseguite prima della registrazione dell’atto.
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