Contributo casa versato alla ex-convivente: indeducibile


Ai fini IRPEF, non è ammesso in deduzione dal reddito complessivo l’assegno di mantenimento corrisposto, anche sotto forma di contributo casa, all’ex-convivente sulla base del provvedimento giudiziario. (Agenzia delle Entrate – Risposta 5 ottobre 2021, n. 657).

Il caso riguarda, in particolare, la separazione di due persone conviventi (non coniugate), con un figlio, in relazione alla quale il Tribunale ha disposto a carico del contribuente il versamento in favore dell’ex-convivente di un contributo ordinario di mantenimento del figlio e di un assegno mensile a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione (cd. “contributo casa”).
Si chiede, con riferimento al solo “contributo casa” versato all’ex convivente, se sia possibile beneficiare della deduzione dal reddito complessivo prevista dal TUIR in relazione all’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato.


Secondo la previsione del TUIR, dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, sono deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve ritenersi deducibile, sulla base della suddetta disposizione, anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. Nel caso in cui il “contributo casa” riguardi l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Tale disciplina è prevista espressamente per i casi di separazione o divorzio, ma nulla è disciplinato per l’ex convivente more uxorio.
Si ricorda che la cd. “Legge Cirinnà”, recante regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, ha stabilito che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente (…) gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Inoltre, ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio, quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione – le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.


Con riferimento al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può ritenersi deducibile dal reddito complessivo, l’assegno di mantenimento, e dunque il “contributo casa”, versato alla ex convivente, in quanto la legge non equipara la convivenza di fatto al matrimonio.
Siccome la norma che consente la deduzione si riferisce espressamente agli “assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili”, data la sua natura agevolativa, non può essere applicata in via analogica o estensiva a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.



Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto