L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 7 ottobre 2021, n. 684, ha fornito chiarimenti in materia di Superbonus e interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume.
Con riferimento alla questione concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione ad interventi ammissibili finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico da realizzare mediante ricostruzione, su diverso sedime e con aumento della volumetria, di un fabbricato demolito, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, a differenza del “Supersismabonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam.
In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Con specifico riferimento alla detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico, i predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’A.P.E. iniziale.
Nel caso di specie, laddove l’intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente potrà fruire delle citate agevolazioni nei limiti sopra riportati, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto.
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