Definite le nuove regole per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 29 ottobre 2021, n. 293384).
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 sono state definite – tra le altre – le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Le specifiche tecniche al citato provvedimento, disciplinavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate: la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento; la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
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