Bonus pubblicità: pronte le modalità attuative


L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 29 ottobre 2021, n. 295258 ha definito le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 67-bis, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. dalla L. n. 106/2021, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.

Il credito d’imposta, previsto dal DL Sostegni-bis, è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.


Con il provvedimento del 29 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità attuative per la fruizione del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto ed ha approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle entrate per beneficiare del credito d’imposta.


In particolare, è previsto che la comunicazione dell’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, può essere effettuata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.


Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.


La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022.


Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.




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