Ecco le istruzioni per accedere al Tax credit Teatro e Spettacoli

Pronti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi al contributo previsto dall’art. 36-bis, D.L. Sostegni per le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, introdotto nel quadro delle misure messe in campo a sostegno dei settori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia (Agenzia Entrate – circolare 10 novembre 2021, n. 14).

Ambito soggettivo

Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, senza alcuna altra specificazione o limitazione. Ai fini dell’individuazione delle attività cui si rifersicono le spese che danno diritto al contributo, rilevano le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica , la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
In assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.
La norma inoltre, non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività, pertanto, nell’ambito di applicazione del beneficio rientrano anche tutti i soggetti operanti nei settori in precedenza indicati che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.
Il credito d’imposta è concesso anche qualora le imprese interessate abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo.

Requisiti per ottenere il beneficio e costi ammissibili

È necessario che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019 (occorre considerare l’ammontare del fatturato conseguito in ciascuno dei due anni).
In caso di contestuale esercizio di una o più attività ammesse al beneficio e di altre attività, ai fini della verifica della riduzione del fatturato occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle prime attività.
Quanto ai soggetti operanti nei settori in precedenza specificati che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio e attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa, la sussistenza della riduzione del fatturato (almeno il 20%) va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.


Il credito d’imposta compete, per le spese sostenute nell’anno 2020, per la realizzazione delle attività in precedenza indicate, con la precisazione che lo stesso spetta anche se le suddette attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Agli effetti del credito d’imposta sono, pertanto, considerate eleggibili le seguenti macro categorie di spese:
– costi per il personale;
– costi di ospitalità;
– costi di produzione;
– costi di gestione spazi;
– costi di pubblicità e promozione;
– formazione;
– investimenti ammortizzabili;
– costi generali;
– estero;
– circo e spettacolo viaggiante.


Ai fini del computo delle suddette spese, i soggetti interessati devono fare riferimento alle regole generali di competenza fiscale previste dall’art. 109, co. 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986, che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili al credito d’imposta, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Determinazione, rilevanza e utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90% delle spese, sostenute nel 2020 ed è calcolato assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell’Iva, laddove dovuta.
Ai fini della valorizzazione delle spese, dev’essere preso in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali determinato secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 110, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata. In tal senso, nel costo fiscale cui commisurare il credito d’imposta va inclusa l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Non rileva, invece, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti (art. 19, co. 5, D.P.R. n. 633/1972).
In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.


Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986.
Da tale previsione deriva che il credito di imposta:
– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
– non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa (art. 61, D.P.R. n. 917/1986);
– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa (art. 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986).


La compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) rappresenta l’unica modalità di utilizzo del credito d’imposta e pertanto, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il credito di imposta può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi (art. 1, co. 53, L. n. 244/2007).
Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non soggiace neanche al limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34, L. n. 388/2000, previsto per ciascun anno solare.
Considerato infine che la norma non fissa un termine ultimo per l’utilizzo del credito d’imposta in parola, che nelle ipotesi in cui lo stesso non sia fruito, in tutto o in parte, l’ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.



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