Per il versamento tramite Modello F24 della “commissione” prevista ai fini della trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate generate a seguito di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, deve essere utilizzato il codice tributo “2900” (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 10 dicembre 2021, n. 71/E).
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 233-241, della Legge n. 178 del 2020) ha previsto che in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda è consentita la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai determinati componenti. A tal fine:
– in caso di fusioni e scissioni, il progetto deve risultare approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti;
– in caso di conferimenti, l’operazione deve risultare deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente.
Il beneficio spetta al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario.
La trasformazione è ammessa in relazione alle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
– perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla medesima data;
– importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione deve essere effettuato per il 40 per cento entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale e per il restante 60 per cento entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale.
Per il versamento tramite Modello F24 della suddetta commissione deve essere utilizzato il codice tributo “2900” denominato “Canone art. 11 D.L. n. 59/2016 – Commissione art. 1, c. 241, L. n. 178/2020”.
In sede di compilazione del Modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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