Decreto fiscale e a tutela del lavoro, votata la fiducia


La Camera, con 429 sì, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (C. 3395) nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Di seguito viene indicata una sintesi delle novità fiscali introdotte dalla legge di conversione.

La rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio viene modificata, il termine ultimo viene posticipato al  9 dicembre 2021(art. 1)

Viene inserita la proroga di termini per il versamento dell’Irap (al 31 gennaio 2022) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine – Impi (al 16 dicembre 2021) (art. 1-bis)

L’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene modificata, è di 180 giorni (art. 2)

Sancita la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo (art. 3 bis)

Inserita la rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Chi non ha adempiuto, può pagare entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi. (Art. 3-ter)

A favore degli Enti sportivi è disposto il rinvio dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi del 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 (Art. 3 quater)

Diverse modifiche sono state apportate all’articolo 5.
Si prevede l’esenzione dalla tassa sui rifiuti (Tari) per alcuni immobili di proprietà del Vaticano indicati nei Patti lateranensi (commi 2-bis e 2-ter ).
È prorogata da 12 a 24 mesi la durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. (comma 3-bis).
I commercianti al minuto che percepiscono i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi attraverso sistemi evoluti di incasso in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite quegli stessi strumenti dal 1° luglio 2022 (comma 12-bis).
Dal 1° gennaio 2023, la decorre l’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (comma 12-ter).
Il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio, già vigente nei precedenti tre anni, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata è stato esteso al periodo d’imposta 2022  (comma 12-quater).
Gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze non rientrano tra gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali in via telematica mediante il servizio Entratel e all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni inviate (comma 14).
Con riferimento all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, per le Poste Italiane, le banche, le società di gestione del risparmio, le società capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, i soggetti operanti nel settore finanziario, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le società esercenti altre attività finanziarie, le imprese di assicurazioni, aumenta al 100% l’acconto da versare annualmente, entro il 16 aprile; posticipato a fine febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo; posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile, invece che di febbraio, il termine per il versamento della prima rata bimestrale (comma 14-bis).
Con riguardo all’”esterometro” l’abolizione prevista per il 1° gennaio 2022 è stata posticipata di 6 mesi (comma 14-ter).
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino finalizzate a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali di società, enti e imprese commerciali decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro, anziché a dieci miliardi e a due miliardi di lire (comma 14-quater).
Revisionata, con efficacia retroattiva, la disciplina del canone unico patrimoniale sulle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi (comma 14-quinquies).
Tra le operazioni non imponibili ai fini Iva sono incluse anche le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto Ue, finalizzate a contrastare la pandemia di Covid-19, tranne quando i beni o servizi sono ulteriormente ceduti a titolo oneroso. La non imponibilità si applica alle operazioni effettuate dal l° gennaio 2021 quelle precedenti già assoggettate a Iva prima dell’entrata in vigore della disposizione di non imponibilità, si possono emettere note di variazione in diminuzione (commi 15-bis e 15-ter).
Numerose modifiche sono state previste in materia di Iva per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria:


(commi da 15-quater a 15-sexies).
Riguardo alle imposte sulle bevande alcoliche e sull’alcool etilico diverse novità saranno introdotte dal 1° gennaio 2022, (comma 15-septies).

Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero (Art. 5-bis)

Modificata la disciplina in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate. Viene prevista l’esclusione dal controllo formale dei dati forniti da soggetti terzi, caricati dall’amministrazione nel modello proposto all’interessato e da quest’ultimo non modificati. Invece, per i dati corretti, l’Agenzia delle entrate controllerà unicamente i documenti che hanno determinato la modifica (Art. 5-ter)

Modifiche al comma 3-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007. La soglia ridotta da 2000 euro a 1000 euro relativa all’utilizzo del contante, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, riguarderà solo i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, attività svolta dai cambiavalute, viene ripristinato il limite di 3.000 euro. (Art. 5-quater)

La disposizione (comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e definisce la relativa disciplina sanzionatoria è applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (Art. 5-quinquies)

Inserite le misure a sostegno dei bed and breakfast a gestione familiare (art. 5 sexies)

Modifiche all’art. 9 del dpr n. 633 del 1972, riguardante i servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (art. 5 septies)

Disciplinate le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’Agente della riscossione (art. 5 octies)

Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali (art. 5 novies)

Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 riguardante l’IMU. L’esenzione Imu per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi vale per una sola abitazione, scelta dai componenti del nucleo familiare, sia se le due unità sono situate nello stesso comune sia se sono situate nel territorio di due diversi comuni. Viene, pertanto, superata l’interpretazione fornita dal Mef con la circolare n. 3/2012, par. 6, nella quale è stato affermato che la limitazione dell’esenzione a un solo immobile non si applica nel caso in cui le due case siano ubicate in comuni diversi. (art. 5-decies)

Start-up a vocazione sociale
Per i lavoratori con disturbi dello spettro autistico la retribuzione non concorre alla formazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Per tutte le start-up a vocazione sociale è prevista la non imponibilità per cinque anni ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap degli utili derivanti dall’attività d’impresa, nonché, per qualsiasi datore di lavoro che impiega a tempo indeterminato un lavoratore con disturbi dello spettro autistico, uno sgravio per 36 mesi, nella misura del 70%, della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (art. 12 quinquies)




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