L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, presentate tramite CIVIS, precisando che nel caso di parziale accoglimento dell’istanza di riesame, se questa risulta presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si applica la riduzione delle sanzioni, viceversa per l’istanza presentata oltre detto termine si applica la sanzione in misura piena. (Risoluzione 16 dicembre 2021, n. 72/E).
Nell’ambito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate emette le comunicazioni di irregolarità e gli avvisi telematici, attraverso i quali rende noto al contribuente che, sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in Anagrafe tributaria, sono state rilevate violazioni nella liquidazione delle imposte o nei versamenti.
Qualora il contribuente provveda al pagamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità, è riconosciuta la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. I predetti benefici permangono anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con lieve ritardo (non superiore a sette giorni) rispetto al termine.
Tuttavia è possibile fornire eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Amministrazione, presentando istanza di riesame in autotutela entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Nel caso in cui la comunicazione contenente gli esiti della liquidazione sia inviata con canali telematici ad un intermediario, il suddetto termine di 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’avviso è reso disponibile all’intermediario.
L’istanza di riesame può essere presentata, sia direttamente ad un Ufficio, sia tramite il canale telematico di assistenza CIVIS. Il trattamento ordinariamente effettuato dagli uffici nella lavorazione di tali istanze prescinde dal canale di presentazione (ufficio o CIVIS).
Riguardo agli effetti sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui l’istanza di riesame sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.
a) nel caso di presentazione dell’istanza entro il termine dei 30 giorni, se a seguito dell’istruttoria:
– la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
– la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che dal ricevimento della comunicazione “definitiva” – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
– la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.
b) nel caso di presentazione dell’istanza oltre il termine dei 30 giorni, se a seguito dell’istruttoria:
– la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
– la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
– la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.
Per le istanze di riesame presentate tramite CIVIS, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’individuazione della data di presentazione, si fa riferimento a quella riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS. Una volta generata tale ricevuta di presentazione, la richiesta sarà conclusa, come di consueto, tramite la procedura stessa
e non occorre procedere all’invio di ulteriori PEC, e-mail, etc.. Le motivazioni dell’istanza di autotutela vanno inserite in un apposito spazio (corrispondente a circa una pagina – 3000 caratteri) della procedura informatica, e non è previsto l’invio di allegati.
Nei casi (residuali) in cui l’ufficio abbia esigenza di effettuare approfondimenti su specifici documenti, l’operatore contatta l’utente per la trasmissione della necessaria documentazione via e-mail, utilizzando l’apposita casella funzionale dedicata all’interlocuzione CIVIS e attivata in ogni Ufficio territoriale.
Qualora, in casi eccezionali, si renda invece indispensabile rimandare il trattamento della richiesta di assistenza presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate, sarà cura dell’ufficio fissare l’appuntamento presso l’ufficio prescelto dall’utente, dandone notizia all’ufficio destinatario.
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