L’affitto dell’intera azienda non comporta la rideterminazione del credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 per gli investimenti effettuati nelle strutture produttive situate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (Agenzia Entrate – risposta 15 dicembre 2021, n. 812).
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto d’investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive e relativamente al caso di specie, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce che “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.
In caso di affitto dell’intera azienda, tale ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione in quanto i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Pertanto, al fine di rendere inoperante la cit. rideterminazione, l’affittuario deve comunque, entro i periodi di sorveglianza ivi previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale.
Nella differente ipotesi in cui il trasferimento dei beni fosse qualificabile come locazione degli stessi, trova applicazione il criterio di rideterminazione, con la conseguenza che il credito d’imposta dovrebbe essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

