In materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, forniti chiarimenti sul contratto di affidamento (Agenzia delle entrate – Risposta 17 dicembre 2021, n. 827).
La società S.r.l. gestisce uno spazio, tramite un contratto di affidamento. Tale contratto risulta assimilabile ad una sub concessione, considerato che la Srl è tenuta a rispettare una specifica destinazione e che tale vincolo è ricollegabile al rispetto dell’interesse pubblico cui la concessione amministrativa originaria è finalizzata. La società ritiene di trovarsi, infatti, in una posizione analoga a quella della concessionaria, essendo tenuta ad impiegare il bene pubblico per quell’attività che il concessionario originario avrebbe potuto esercitare direttamente.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede se spetti il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e in quale misura.
Per quanto concerne i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che includano almeno un immobile a uso non abitativo, si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso.
Nel caso di specie, l’interpellante acquisisce esclusivamente la disponibilità di spazi non attrezzati, provvedendo alle spese alla realizzazione degli impianti e degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività. Il canone previsto contiene una quota fissa minima garantita a prescindere dal fatturato conseguito.
Pertanto, in assenza di alcun servizio fornito da parte della società concessionaria e considerato la quota minima fissa del canone, il rapporto in essere non risulta riconducibile ai contratti di servizi complessi. Diversamente, il contratto di affidamento oggetto del presente parere, per le sue caratteristiche peculiari, risulta assimilabile alla locazione tipizzata nel codice civile e, di conseguenza, al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla norma, l’istante potrà fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, nella misura del 60 per cento del canone di locazione pagato per i mesi in cui è in vigore l’agevolazione. Resta fermo che, qualora anche la società concedente intenda fruire del credito d’imposta in oggetto, al ricorrere di tutti i presupposti, avrà l’onere di considerare i ricavi provenienti dal predetto contratto, ai fini della determinazione del requisito della riduzione del proprio fatturato per l’accesso ai benefici COVID.
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