Ambito applicativo della detrazione Irpef per il conseguimento dei CFU/CFA


Sono agevolate tutte le spese relative a corsi che possano essere inquadrati tra quelli ” di istruzione universitaria” effettuati “presso università statali e non statali” (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 dicembre 2021, n. 840)

L’articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir, prevede la detrazione dall’Irpef delle «spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali». La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
In base a tale norma, pertanto, sono agevolate tutte le spese relative a corsi che possano essere inquadrati tra quelli ” di istruzione universitaria” effettuati “presso università statali e non statali”.
La detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir, spetta anche per la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente, così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.


Nel caso prospettato dall’istante, invece, l’Associazione ha solo il ruolo di predisporre parte della logistica e curare i contatti con i Corsisti e che, in tal ambito, offra supporto per la partecipazione a determinati percorsi formativi universitari erogati dalla stessa Università, nell’Accademico 2019/2020, nonché per il ritiro dei certificati. A fronte di tali servizi, l’ Istante ha corrisposto all’Associazione, rispettivamente, l’importo di 324 euro e di 98 euro.
Tenuto conto di tale inquadramento, pertanto, si ritiene che dette somme non possano essere ricomprese tra le spese detraibili, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lett. e) del Tuir.




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