È ritualmente valida la notifica effettuata dall’agente della riscossione tramite Pec, della copia per immagini su supporto informatico della cartella di pagamento in originale cartaceo (cd. “copia informatica”) nel formato “pdf”. In tal caso, ai fini della validità della notifica non è prescritta l’apposizione della firma digitale. (Corte di Cassazione – Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39513). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda la validità della notifica della cartella di pagamento eseguita mediante allegazione di copia informatica della stessa in formato “pdf” in un messaggio pec. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Agenzia delle Entrate-Riscossioni affermando la rituale validità della notifica.
Nella fattispecie, l’Agente della Riscossione ha notificato al contribuente intimazione di pagamento relativamente a precedenti cartelle di pagamento divenute definitive.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno rilevato l’inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento:
a) per essere stata compiuta in estensione “pdf”, anziché “p7m”, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto;
b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in “pdf”.
La Corte Suprema ha osservato preliminarmente che la disciplina di regolamento in materia di utilizzo della Pec, definisce “messaggio di posta elettronica certificata”, il documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.
Inoltre, il codice dell’amministrazione digitale definisce:
– copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico;
– duplicato informatico, il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.
Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento, la Suprema Corte ha affermato che può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (cd. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (cd. “copia informatica”).
Nel caso di specie, concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
In tal caso, secondo la Corte Suprema, va esclusa l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che è nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
Altresì, ai fini della ritualità della notifica via PEC, non ha rilevanza la mancata sottoscrizione con firma digitale della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, poiché secondo la disciplina in materia di riscossione la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. Nel caso della cartella di pagamento, la norme sulla riscossione stabiliscono che va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione.
In ogni caso, precisa la Suprema Corte, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
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