Disposizioni speciali sono state previste sul pagamento in modo virtuale dell’mposta di bollo per determinati soggetti (art. 5, comma 14 bis, DL n. 146/2021 convertito in Legge n. 215/2021)
I soggetti interessati sono:
a) la società Poste italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni.
Entro il 16 aprile di ogni anno, i soggetti sopra elencati versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata. Per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di pagamento dell’acconto.
I medesimi soggetti presentano la dichiarazione, contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile, o, occorrendo, di quella successiva.

