In arrivo le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2022.(MISE – Nota 22 dicembre 2021, n. 429691) Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2022 sono le seguenti: MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
importi 2022
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA
Sede
Unità locale
– Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
€ 44,00
€ 8,80
– Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
€ 100,00
€ 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA
– Società semplici non agricole
€ 100,00
€ 20,00
– Società semplici agricole
€ 50,00
€ 10,00
– Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001
€ 100,00
€ 20,00
– Soggetti iscritti al REA
€ 15,00
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO
– per ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 55,00
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2021 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Restano, al momento, confermate, per l’anno 2022, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
– 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
– 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
– 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota:
– per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Per il triennio 2020-2022, l’incremento della misura del diritto annualeè fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo si richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2022, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2021, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2020 non già rendicontate al 30 giugno 2021.
Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale 2021, unitamente alle residue risorse dell’anno 2020, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.
Link all’articolo originale

News Fisco
TFS dipendenti pubblici: la Corte di Cassazione posticipa al 2027 e sollecita la fine dei pagamenti differiti
Con l’ordinanza n. 25/2026, la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità delle norme relative al pagamento dilazionato del TFS per
