Investimenti 4.0: acquisti centralizzati di gruppo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di investimenti in chiave “4.0” prenotati dalla controllante estera nell’ambito di una policy di gruppo societario per acquisti centralizzati entro il 31 dicembre 2019, e conclusi dalla controllata italiana entro il 31 dicembre 2020 a seguito di cessione del contratto di fornitura, quest’ultima può fruire dell’iper ammortamento, a condizione che riesca a provare con documentazione certa e incontrovertibile di essere sin dall’origine destinataria della prenotazione effettuata dalla controllante estera. (Agenzia delle Entrate – Risposta 28 dicembre 2021, n. 863).

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi finalizzati alla trasformazione industriale in chiave 4.0, e in particolare della disciplina applicabile in considerazione della data di avvio e dei tempi di realizzazione definitiva dell’investimento: iper ammortamento o credito d’imposta.
Nella fattispecie, l’investimento è stato avviato dalla società controllante estera mediante la sottoscrizione del contratto, l’ordine di acquisto e il versamento di un acconto del 30 per cento entro il 31 dicembre 2019, nell’ambito di una policy di gruppo che stabilisce la gestione centralizzata degli acquisti per le società del gruppo.
Successivamente, nel 2020, la società controllante ha ceduto il contratto alla controllata italiana, effettiva destinataria dell’investimento.
L’investimento è stato completato definitivamente entro il 31 dicembre 2020.
Nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa agevolativa, in considerazione dell’avvio dell’investimento in capo alla controllante estera e del successivo subentro della controllata italiana, si chiede se all’investimento sia applicabile l’iper ammortamento ovvero il credito d’imposta.


Secondo la normativa di riferimento, sono riconosciuti incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla trasformazione industriale in chiave 4.0.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, è prevista la possibilità – per i soli titolari di reddito d’impresa – di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la cd. “prenotazione” dell’investimento, ossia il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (cd. Iper ammortamento).
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 è stata ridefinita mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione 4.0, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (cd. Bonus investimenti 4.0).
Tuttavia, l’iper ammortamento resta applicabile agli investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 in caso di effettuazione della prenotazione entro il 31 dicembre 2019.


Con riferimento al caso esaminato, in considerazione della normativa di riferimento, nel presupposto che sussistano i requisiti agevolativi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può ritenersi applicabile alla controllata italiana l’agevolazione dell’iper ammortamento, per effetto dell’ordine e dell’acconto effettuati dalla controllante estera entro il 31 dicembre 2019.
A tal fine, per poter riferire l’ordine e l’acconto alla società del gruppo cessionaria del contratto di fornitura (che è quella che successivamente “effettua” l’investimento) è necessaria la sussistenza – fin dall’origine – di elementi documentali e fattuali che, in maniera certa e incontrovertibile, dimostrino che la società del gruppo a cui è affidata la gestione centralizzata delle politiche di acquisto abbia effettuato la “prenotazione” dell’investimento in favore e per conto della società cessionaria stessa.
In tal modo, ai fini agevolativi viene assicurata la neutralità tra gli acquisti centralizzati di gruppo e gli acquisti effettuati dalle singole società; una tesi contraria, invece, rischierebbe di condizionare, in maniera ingiustificata, l’assetto organizzativo e le strategie di investimento di quei gruppi che, per motivi di economicità e per ottenere un maggior potere contrattuale, hanno accentrato le politiche di acquisto in capo ad un’unica società del gruppo anziché affidarle autonomamente alle singole società.



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