Fisco: chiarimenti sui piani di risparmio a lungo termine


Fornite indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR), ad opera del decreto legge n. 124 del 2019 e del decreto Rilancio e al credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (Agenzia delle entrate – Circolare 29 dicembre 2021, n. 19/E).

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. La ratio è favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. Attualmente, è possibile costituire “PIR 3.0” (Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020) e “PIR alternativi” (dal 19 maggio 2020).
Tale regime fiscale di favore interessa le persone fisiche residenti in Italia, in relazione ad investimenti detenuti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, le Casse di previdenza e i Fondi pensione. In particolare, per effetto del regime agevolativo sono detassati:
– i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno cinque anni;
– i redditi derivanti dagli investimenti detenuti in PIR da Casse di Previdenza e Fondi pensione.
La non imponibilità dei suddetti redditi è immediata e, salvo le ipotesi di recapture, si consolida con il compimento del periodo di possesso minimo quinquennale degli investimenti.
La disciplina è stata oggetto di diverse modifiche succedutesi nell’arco di pochi anni dalla relativa introduzione a partire dal periodo di imposta 2017. La prima modifica, disposta ad opera della legge di bilancio 2019, introdusse specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel PIR che sono stati soppressi ad opera del decreto legge n. 124 del 2019.
Tale ultimo decreto, inoltre, ha previsto “nuovi” criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, nonché regole specifiche per le Casse di previdenza e i Fondi pensione.
Successivamente, al fine di rendere più efficace l’incentivo, il decreto Rilancio ha introdotto i cosiddetti “PIR Alternativi”, che rappresentano misure strutturali volte a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in “capitale di rischio” ma anche in “capitale di debito”, potenziando, inoltre, anche dal punto di vista quantitativo, le capacità dei PIR di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese, in particolare, delle imprese diverse da quelle di dimensioni più rilevanti. Sempre nel 2020, altra modifica è stata operata dal decreto Agosto che ha innalzato i limiti quantitativi (plafond) degli investimenti in PIR Alternativi.
L’ultima modifica è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021, la quale ha previsto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, in PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, a condizione che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.
Sulla base delle modifiche intervenute, attualmente, è possibile individuare, dunque, le seguenti diverse tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile, ovvero quella vigente al momento dell’apertura del piano:
– “PIR 1.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017;
– “PIR 2.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017, come modificate dalla legge di bilancio 2019;
– “PIR 3.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019 (i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70 per cento da strumenti finanziari di cui al comma 2), cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili13;
– “PIR Alternativi”, piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020, in applicazione del comma 2-bis del predetto articolo 13-bis (i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70 per cento da strumenti finanziari, prestiti e crediti), cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili.
Attualmente, pertanto, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi. Inoltre, nel caso di persone fisiche, tali soggetti possono detenere un “solo” PIR “ordinario” (PIR 1.0, 2.0 o 3.0) ed un PIR Alternativo.
Alla luce di queste novità, e dopo aver acquisito tramite consultazione pubblica i contributi di privati investitori, operatori finanziari e Associazioni di categoria, l’Agenzia fa il punto sulle regole da tenere in considerazione, vista anche la complessità tecnica della materia. Tra i chiarimenti, le Entrate specificano ad esempio che le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020). La circolare n. 19/E del 2021 chiarisce inoltre che il regime dei PIR e il regime fiscale degli investimenti in start-up e in Pmi innovative non sono alternativi: possono quindi essere applicati insieme.




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