L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni sulla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis” nei registri RNA, SIAN, SIPA indicati nelle dichiarazioni fiscali relative al periodo fiscale 2020. Questa procedura è disciplinata dal decreto del Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia delle entrate gestisce l’iscrizione automatica degli aiuti fiscali nei registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.
Per consentire ai contribuenti di correggere spontaneamente errori che hanno causato la mancata iscrizione degli aiuti nei registri, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione via PEC contenente informazioni come il codice fiscale del contribuente, la data della dichiarazione e i dati degli aiuti non registrati. Se l’errore è dovuto a compilazioni errate nel prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può correggere presentando una dichiarazione integrativa.
Una volta regolarizzata la situazione, gli aiuti sono registrati nei registri nell’esercizio finanziario successivo. Se la mancata registrazione non è dovuta a errori nel prospetto, il contribuente può comunque correggere presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’importo dell’aiuto illegittimamente ricevuto, incluse eventuali interessi.

