L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano è soggetta all’imposta di registro, in base all’articolo 37 del TUR. Secondo l’articolo 8 della Tariffa, l’ordinanza rientra tra gli atti giudiziari che devono essere registrati con una specifica imposta. L’articolo 10 del TUR stabilisce che i cancellieri e i segretari hanno l’obbligo di chiedere la registrazione di tali atti giudiziari. Inoltre, l’articolo 59 del TUR prevede che le sentenze e gli atti che coinvolgono le amministrazioni dello Stato devono essere registrati a debito, cioè senza pagamento immediato delle imposte.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, nelle cause in cui è coinvolta un’amministrazione statale e le spese legali sono compensate, l’imposta di registro viene prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione e pagata dalla parte rimanente. Anche se la richiesta di registrazione viene fatta dal cancelliere, la quota rimanente dell’imposta deve essere pagata dall’altra parte coinvolta nel processo.
Nel caso dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per stranieri, questa rientra tra le situazioni dove è coinvolta un’amministrazione statale, secondo l’articolo 59 del TUR. Pertanto, l’ordinanza deve essere registrata a debito e l’imposta di registro deve essere pagata dalle parti coinvolte nel processo.
In sintesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano è soggetta all’imposta di registro, che deve essere pagata anche in casi in cui le spese legali sono compensate. La registrazione dell’ordinanza rientra tra le situazioni in cui è coinvolta un’amministrazione statale, e l’imposta di registro deve essere pagata in base alle disposizioni del TUR.

