Il concetto di “bene ammortizzabile” nella disciplina IVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13162/2024, ha stabilito che l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di cui non è proprietario, ma detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta. Viene sottolineato che il concetto di “bene ammortizzabile” non può essere interpretato nel contesto dell’IVA facendo riferimento alle previsioni normative sulle imposte dirette o alle disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile. È necessario fare riferimento alla nozione di “beni di investimento” utilizzata nella Direttiva n. 2006/112/CE. Pertanto, l’applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, riguardante il rimborso dell’IVA limitatamente ai beni ammortizzabili, va estesa ai beni destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo medio-lungo, come investimenti (beni strumentali). Questo implica una rivisitazione delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio sul concetto di bene ammortizzabile ai fini del calcolo del pro rata di detrazione. Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate confermano che per individuare i beni strumentali ammortizzabili ai fini dell’IVA si devono considerare i criteri previsti per le imposte dirette. Esistono quindi beni oggetto dell’attività propria dell’impresa e beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria. Le cessioni di fabbricati non concorrono alla formazione del pro rata se qualificati come beni ammortizzabili ai fini delle imposte dirette.

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