La Corte costituzionale ha stabilito che l’articolo 4, comma 1, lettera f) della legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 18 luglio 2023, che fissa in centottanta giorni la durata massima dell’attività di locazione turistica per camere arredate in unità abitative adibite ad abitazione principale, non interferisce con la disciplina dei contratti di locazione turistica breve regolata dall’ordinamento civile nazionale. La disposizione regionale mira a regolare l’uso delle unità abitative in conformità con la legge urbanistica regionale, considerando il superamento dei centottanta giorni come cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile. Questo non pregiudica la validità dei contratti stipulati tra privati, che rimangono disciplinati dal codice civile.

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CPB: nessuna interruzione per l’affitto d’azienda, approvazione al “doppio binario” del professionista; la sospensione delle attività si verifica se c’è una diminuzione del -30%
Nelle risposte numerate 45-49 del 24 Febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune domande fondamentali sulle modalità di esclusione
