L’articolo discute l’importanza dei valori come aggiunta ai beni e ai servizi riconosciuti in azienda, sia unilateralmente che attraverso accordi collettivi. Secondo l’articolo 17 del CCNL Metalmeccanica Industria, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro entro il 1° giugno di ogni anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Questi valori sono espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR e sono destinati ai lavoratori in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di quello stesso anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Per i lavoratori part-time, i valori non sono riproporzionabili e comprendono eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda e devono essere concordati con la RSU, prendendo in considerazione le esigenze dei lavoratori, l’organizzazione dell’azienda e il rapporto con il territorio. È possibile destinare i valori al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, con un costo massimo a carico dell’azienda di 200,00 euro all’anno.

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