L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le quietanze di pagamento rilasciate con un documento separato dalla fattura, che è già stata soggetta all’imposta di bollo, devono anch’esse essere soggette all’imposta. Questo è confermato dall’articolo 13 del D.P.R. n. 642/1972 che stabilisce che l’imposta di bollo non è dovuta per le quietanze già apposte su documenti esenti o già assoggettati all’imposta di bollo. L’importo dell’imposta è di 2 euro per ogni esemplare di quietanza.
Inoltre, l’articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce che, nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo è a carico dell’altra parte nonostante eventuali accordi diversi. L’articolo 1199 del codice civile richiede che il creditore rilasci una quietanza a richiesta e a spese del debitore quando viene effettuato un pagamento.
L’Agenzia delle entrate suggerisce che l’imposta di bollo può essere pagata tramite un intermediario convenzionato che emette un contrassegno telematico o virtualmente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati. Se si sceglie di pagare virtualmente, è necessario presentare una richiesta di autorizzazione agli uffici territoriali competenti e seguire i requisiti previsti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. Se invece si preferisce pagare attraverso un intermediario, sarà emesso un contrassegno apposito.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate conferma che le quietanze di pagamento rilasciate con un documento separato dalla fattura devono essere soggette all’imposta di bollo, che può essere pagata attraverso diversi metodi, inclusi il pagamento virtuale e tramite contrassegno.

