Italia-Giappone: precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Il messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 riguardava la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria dei lavoratori inviati in distacco in uno degli Stati firmatari dell’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone. Si specificava che se il lavoratore distaccato è assicurato per la disoccupazione involontaria nello Stato di provenienza, questa informazione deve essere indicata nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa. Per i lavoratori distaccati in Italia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria in Giappone è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Quindi, per i lavoratori distaccati in Italia, la circostanza che siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla sezione 6 del formulario. Per i lavoratori inviati in distacco dall’Italia in Giappone, le indicazioni fornite con il messaggio n. 2199/2024 restano confermate.

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