In caso di guida senza patente (causa sospensione o revoca) si risponde come illecito amministrativo e non come reato

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del codice antimafia riguardante il reato di guida senza patente. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Nuoro in un caso in cui una persona, sotto misura di prevenzione, è stata accusata di aver guidato senza patente in seguito alla sospensione dovuta a violazioni del codice della strada. La Corte ha stabilito che incriminare chi guida senza patente in questi casi non è compatibile con il principio di offensività, visto che la guida senza patente è considerata un illecito amministrativo e non più un reato. Pertanto, la condotta deve essere sanzionata con un’ordinaria multa amministrativa.

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