L’Agenzia delle entrate ha risposto a una richiesta di consulenza giuridica riguardante il trattamento fiscale delle trascrizioni dei sequestri conservativi ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile. Viene specificato che le trascrizioni di atti che non comportano trasferimento di proprietà di beni immobili sono soggette a un’imposta ipotecaria di 200 euro, secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Concessioni (TUIC).
Gli obbligati al pagamento di queste imposte sono coloro che richiedono le formalità e le volture, così come i pubblici ufficiali coinvolti negli atti in questione. Inoltre, sono tenuti al pagamento solidalmente tutti coloro per conto dei quali è stata richiesta la formalità. L’articolo 15 del TUIC prevede delle eccezioni per iscrizioni e trascrizioni richieste da enti pubblici o privati per legge, che possono essere eseguite senza il pagamento anticipato delle imposte.
Tuttavia, il sequestro conservativo di cui agli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile non rientra tra le eccezioni e deve essere soggetto al pagamento dell’imposta ipotecaria. L’Agenzia delle entrate ritiene che l’esenzione fiscale debba essere limitata alle formalità eseguite nell’interesse diretto dello Stato, escludendo l’applicazione a soggetti diversi che potrebbero trarre vantaggio dalle procedure cautelari della Procura contabile.
Pertanto, una volta eseguite le formalità, l’Ufficio procederà al recupero delle imposte dovute dagli obbligati al pagamento o dal soggetto a favore del quale è stata eseguita la formalità. In conclusione, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’esenzione fiscale si applica solo alle formalità eseguite nell’interesse diretto dello Stato e non a soggetti diversi coinvolti in procedure di sequestro conservativo.

